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In questo numero...
Newsletter n. 1 - 30/01/2010

Editoriale
L’AVV. SILVIA STEFANELLI NUOVO DIRETTORE RESPONSABILE (1769)
Alessandro Drei, Avvocato del Foro di Ravenna, membro di Consumerlaw

A tutto privacy
Telemarketing: in atto una rivoluzione copernicana a danno dei consumatori! (250)
Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna

A tutto privacy
News in breve (151)
Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna

ADR e conciliazione
La nuova disciplina della mediazione civile e commerciale (258)
Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna

Class Action
Ai nastri di partenza la class action italiana (122)
Silvia Stefanelli, avvocato del Foro di Bologna

Unione Europea e Consumatori
In caso di ritardo aereo spetta la compensazione pecuniaria ex art. 7 REG. CE 261/04 (417)
Giuseppe Famiglietti, consulente UNC Bologna


Unione Nazionale Consumatori

Versione stampabileA tutto privacy
Telemarketing: in atto una rivoluzione copernicana a danno dei consumatori! (250)
Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna
telemarketingÈ passato purtroppo con scarso clamore da parte dei giornali e delle testate on line, l’emendamento che vuole modificare la normativa sul telemarketing a danno dei consumatori, approvato, nonostante l’opposizione del Garante.
Ma vediamo i fatti.
Con il sì definitivo al cosiddetto “decreto legge Ronchi” ( Legge 166/2009), con il quale si sono chiuse 14 procedure di infrazione a cui l'Italia è stata sottoposta da parte della Ue, oltre alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, compresa l'acqua, la Camera ha dato il via libera anche ad alcune nuove norme in materia di telemarketing,
 
In particolare.
L’articolo 20-bis del DL prevede l’istituzione di un “registro pubblico delle opposizioni”, nel quale i consumatori dovranno inserire il proprio numero di telefono per esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l’impiego del telefono per finalità commerciali.
Così facendo si è tentato di superare il sistema dell’opt-in sul quale è costruito l’ impianto del nostro codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003). Attualmente, infatti, chi vuole realizzare campagne di direct marketing e, quindi, anche telemarketing deve chiedere preventivamente il consenso all’utente. Trattasi della così detta regola dell’opt-in attualmente in vigore nel nostro sistema.
Diametralmente opposto è il sistema dell’opt-out secondo cui è onere del destinatario della comunicazione commerciale non desiderata comunicare la propria opposizione agli invii. In assenza di opposizione l’invio di comunicazioni commerciali è da considerarsi lecito.
Con il DL Ronchi si intende proprio applicare quest’ultimo  meccanismo al telemarketing gli interessati che non vogliono essere disturbati da campagne di telemarketing dovranno  iscriversi in una sorta di “lista” o registro a disposizione degli operatori, chi non si iscrive, può essere lecitamente contattato (fermo, ovviamente, il diritto di opporsi, da quel momento in poi, a qualsiasi ulteriore comunicazione).
La differenza tra i due sistemi per l’interessato/ consumatore è evidente mentre nell’opt-in la sua inattività comporta l’impossibilità giuridica di utilizzare il suoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali, nell’opt-out la sua inattività ne comporta proprio l’utilizzabilità.

Tuttavia, tale sistema per il telemarketing non è ancora in vigore.
L’entrata in vigore della norma richiede che nei prossimi sei mesi venga varato il DPR con il quale si renderà operativo il “Registro pubblico delle opposizioni”. Fino a quel momento, con una eloquente scelta in piena linea di continuità con quelle precedentemente operate da questo Governo resta possibile utilizzare le liste formate prima dell’agosto 2005 anche in assenza del consenso.
Molti dubbi e incertezze permangono in merito a chi e come gestirà il suddetto Registro, che non sarà gestito direttamente dal Garante ,ma da un ente o organismo ancora da individuare. Ma a tali dubbi speriamo dia delle risposte il preannunciato Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) per il quale, inspiegabilmente, non è stato previsto il parere formale del Garante, pur essendo previsto che l’Autorità vigili sul funzionamento e organizzazione.

In questa sede si intende sottolineare e chiarire, invece, la portata innovativa della modifica introdotta e la dubbia tutela che essa porta per il consumatore.
Non a caso l’istituzione di un registro al quale iscriversi per evitare di essere disturbati da telefonate pubblicitarie o commerciali ha lasciato perplesso anche il Garante Privacy, che lo considera giusto un altro modo per caricare i consumatori “di incombenze e problemi”. (Comunicato stampa - 19 novembre 2009). Il Garante ha inoltre precisato:
“La norma prevede, peraltro, che possano essere contattati a fini promozionali anche coloro che a suo tempo avevano manifestato la volontà di non ricevere più pubblicità telefonica, provocando in questo modo ulteriori fastidi a tutti, compreso  chi si era già espresso su questa questione.”

Peraltro,  il conflitto tra il legislatore ed il Garante non costituisce una buona base per l’attuazione delle modifiche introdotte dal DL Ronchi nel rispetto dei diritti di consultatori ed utenti. Conflitto tra le due istituzioni  ben rappresentato anche nel  Comunicato stampa dello stesso Garante del 30 dicembre 2009 con il quale l’Autorità ha ritenuto di voler ribadire la necessità del rispetto delle sue prescrizioni relative all’utilizzo delle banche dati formate prima dell’agosto 2005. Tale precisazione era del tutto inutile visto che già la norma del decreto Ronchi prevedeva che “restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003”  e quindi non è che una rappresentazione della asprezza del contrasto in corso.
Non resta che sperare che in questo contrasto vinca quanto meno il buon senso. E che nella istituzione del nuovo registro si consideri anche l’esigenza e l’esistenza di un consumatore/ interessato che potrebbe avere delle difficoltà a comprendere il funzionamento e le regole di un Registro di questo tipo.




Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna