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Newsletter n. 1 - 30/01/2010

Editoriale
L’AVV. SILVIA STEFANELLI NUOVO DIRETTORE RESPONSABILE (1769)
Alessandro Drei, Avvocato del Foro di Ravenna, membro di Consumerlaw

A tutto privacy
Telemarketing: in atto una rivoluzione copernicana a danno dei consumatori! (250)
Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna

A tutto privacy
News in breve (150)
Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna

ADR e conciliazione
La nuova disciplina della mediazione civile e commerciale (258)
Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna

Class Action
Ai nastri di partenza la class action italiana (122)
Silvia Stefanelli, avvocato del Foro di Bologna

Unione Europea e Consumatori
In caso di ritardo aereo spetta la compensazione pecuniaria ex art. 7 REG. CE 261/04 (416)
Giuseppe Famiglietti, consulente UNC Bologna


Unione Nazionale Consumatori

Versione stampabileUnione Europea e Consumatori
In caso di ritardo aereo spetta la compensazione pecuniaria ex art. 7 REG. CE 261/04 (416)
Giuseppe Famiglietti, consulente UNC Bologna
aereoIn materia di ritardo aereo opera, a livello comunitario, il REG.CE N. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Il citato Regolamento all’art. 5 stabilisce che
 “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”.
L’art. 7 (Diritto a compensazione pecuniaria) co° 1, lett. b) stabilisce che
“… i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a :
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra1 500 e 3 500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)."

Ove si osservi inoltre che lo stesso articolo 7 al comma 2 stabilisce che :
“Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato,
 il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
E' di lampante evidenza come, il ritardo previsto e relativo al volo alternativo comporterebbe comunque il mutamento dell’orario di arrivo originariamente previsto: conseguentemente la compagnia aerea  dovrà necessariamente rispondere anche sotto questo profilo.
Tale conclusione dovrà ritenersi ammissibile qualunque sia la qualificazione del disservizio della Società aerea, anche a seguito di una discordante versione che presumibilmente potrebbe essere sostenuta (si richiama l’attenzione su una lettura sistematica e coerente al disposto degli artt. 12 disp. prel. cc e 1362-1371 cc.).
Sebbene il passeggero si sia imbarcato su di un volo alternativo, l’orario di arrivo dello stesso potrebbe ben  superare come già detto, il numero di ore previste dall’art. 7 comma 2 e quindi deve confermarsi la compensazione pecuniaria prevista.

Il primato del Regolamento 261/2004/Ce è stato, di recente, confermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande sez., nella sentenza 10 gennaio 2006, (causa C - 344/04), che così si è espressa:
«. . . occorre anzitutto rilevare che le disposizioni degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 fissano con precisione e in modo chiaro gli obblighi a carico del vettore aereo operativo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato del volo. L’obiettivo di tali disposizioni risulta, altrettanto chiaramente, dal primo e secondo ‘considerando’ di tale regolamento, secondo cui l’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, in particolare, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e tenere in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale, poiché la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi per i passeggeri; . . . d’altronde, è pacifico che i diversi danni di cui sono vittime i passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo esistono…”

Recentemente anche la giurisprudenza italiana competente ha statuito come nel caso del  Giudice di Pace di  Bari,  24 maggio 2006  che degna di nota se pur concernente un caso di ritardo ferroviario :
«Il grave ritardo, pacifico e non oggetto di contestazione, di ben oltre otto ore, con il quale il viaggiatore è giunto a destinazione, integra gli estremi di un inesatto adempimento contrattuale da parte della società . . .e legittima una riduzione del prezzo del biglietto, nella misura ritenuta equa. . .».

A conferma di quanto sin qui sostenuto è la recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE, la quale chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione degli articoli 2, lett. l), 5, 6 e 7 del regolamento (CE) ha chiarito l'intenzione del legislatore comunitario.
Premesso che:
-  andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale;
- Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.
- il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l’imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati.
- la Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri
la Corte ha dichiarato che di conseguenza, occorre statuire che i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni paragonabili ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004.
Più precisamente, la situazione dei passeggeri di voli ritardati non si distingue affatto da quella dei passeggeri di voli cancellati a cui sia stato offerto di partire con un volo alternativo ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. c), iii), del regolamento n. 261/2004, e che possono essere informati della cancellazione del volo, in extremis, nel momento stesso in cui giungono all’aeroporto (v. sentenza 9 luglio 2009, causa C‑204/08, Rehder, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).
Infatti, da un lato, tali due categorie di passeggeri sono informate, in linea di massima, nello stesso momento dell’inconveniente che rende più difficoltoso il loro trasporto aereo. Dall’altro, sebbene vengano condotte alla loro destinazione finale, la raggiungono successivamente all’ora inizialmente prevista e, pertanto, subiscono un’analoga perdita di tempo.
     Per contro, qualora ai passeggeri di voli ritardati non fosse conferito il diritto alla compensazione pecuniaria, essi sarebbero trattati in modo meno favorevole sebbene abbiano subito, all’occorrenza, un’analoga perdita di tempo, di tre ore o più, in occasione del loro viaggio.
Concludendo la Corte ha dichiarato che
1)Gli artt. 2, lett. l), 5 e 6 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo e quand’anche essa sia stata significativa, non può essere considerato cancellato quando è realizzato in conformità alla programmazione originariamente prevista dal vettore aereo.
2)Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.
3)L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.




Giuseppe Famiglietti, consulente UNC Bologna