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Newsletter n. 1 - 30/01/2010
A tutto privacyNews in breve (150) Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna
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Class Action Ai nastri di partenza la class action italiana (121) Silvia Stefanelli, avvocato del Foro di Bologna Si aprono i sipari sul nuovo strumento processuale messo a disposizione dei cittadini per la tutela di posizioni giuridiche collettive.
Sono stati così tanti i rinvii che fino all'ultimo si è temuto che anche questa volta il termine “scivolasse”. E invece adesso si parte.
Ma che cos'è la Class Action?
Si tratta di una azione processuale comune che può essere proposta a tutela dei diritti individuali di consumatori e utenti.
La disciplina è contenuta all'art. 140 bis del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 come modificato dalla legge 99/2009) titolato appunto “azione di classe”.
Vediamo in maniera sintetica il nuovo strumento processuale.
Con la nuova azione di classe i consumatori e utenti possono chiedere la tutela rispetto a tre tipi di situazioni:
a) i diritti derivanti da contratti nei confronti dell'impresa fornitrice;
b) i diritti spettanti nei confronti del produttore, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto contrattuale con questo (ad esempio danni derivanti da prodotto difettoso);
c) i diritti conseguenti a pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
La peculiarità dell'azione processuale (totalmente nuova per il nostro ordinamento) è quella di consentire una iniziativa comune per la tutela di posizioni individuali.
Si è cercato infatti di creare uno strumento processuale che consentisse a più consumatori di avanzare insieme ed in un'unica causa (dividendo quindi spese e rischi) pretese giuridiche contro soggetti (ad esempio una multinazionale) ne confronti dei quali difficilmente il singolo agisce da solo, spaventato magari dai costi e dalla “potenza” della controparte.
In sostanza, la traduzione processuale del detto “l'unione fa la forza”.
In questa ottica è fondamentale che i cittadini che intendono utilizzare l'azione di classe esercitino diritti identici o comunque si trovino in una situazione identica, ove per identità non si deve intendere uguaglianza assoluta (ad esempio: nel caso di danno da prodotto è indifferente che Tizio abbia acquistato 10 pezzi e Caio solo 1; oppure che Tizio abbia ritirato il bene mentre Caio se l'è fatto consegnare in quanto oggetto dell'azione di classe sarà per tutti – e quindi c’è identità di situazione - l'accertamento della difettosità del bene ed i relativi danni causati ai singoli).
L'azione di classe può essere poi attivata da uno (o più) dei soggetti che vantano il diritto, direttamente o (più facilmente) conferendo mandato ad una associazione o attraverso un comitato di cui faccia parte il soggetto che assume l'iniziativa. Quest'ultimo è, processualmente, l'attore.
La domanda potrà avere come obiettivo l'accertamento dell'illecito subito nonché la condanna al risarcimento del danno e/o alle restituzioni.
Dal punto di vista della procedura, poi, la domanda si propone con atto di citazione cui fa seguito una valutazione del Tribunale competente circa l'ammissibilità o meno della domanda stessa.
Se la domanda viene ritenuta ammissibile il Tribunale definisce gli elementi essenziali della lite (quelli in presenza dei quali è possibile aderire alla stessa da parte dei terzi) e dispone che ne sia data la pubblicità opportuna a cura dell'attore, in modo da consentire l'adesione degli interessati, entro un termine prestabilito.
A questo punto gli altri consumatori e/o utenti che intendano partecipare alla azione (che si chiamano aderenti) devono depositare un atto di adesione. Tale atto può essere presentato senza difensore.
ll processo è poi semplificato ed affidato alla gestione del Tribunale, nel solo rispetto del principio del contraddittorio.
Se la domanda è accolta vengono liquidate con sentenza le somme dovute ai consumatori e utenti o i criteri per la loro liquidazione.
Tale sentenza diventa esecutiva dopo 180 giorni; se l'impresa convenuta adempie poi entro i 180 giorni di cui sopra non sono dovuti interessi e aggravi, anche se previsti dalla legge.
Si segnala infine che, quasi contemporaneamente all’art. 140 –bis sopra illustrato, è altresì entrato in vigore il D.Lgs. n. 198 del 20.12.2009 recante “Attuazione dell’art. 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici” (G.U. 30.12.2009 n. 303) il quale introduce la possibilità per i cittadini, le associazioni e i comitati di consumatori o utenti, di fare ricorso in caso di inefficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Quindi dal 15 gennaio 2010 è possibile attivare una class action contro le amministrazioni pubbliche per garantire standard ed efficienza dei servizi pubblici.
L'Unione Nazionale Consumatori ha attivato un sito web denominato www.classaction.it per illustrare più da vicino l’azione di classe e le opportunità che questa può offrire ai cittadini.
Il sito cercherà di guidare i consumatori verso una maggiore conoscenza dell’azione collettiva risarcitoria e delle circostanze nelle quali vi si può ricorrere tenendo altresì aggiornata l’opinione pubblica sulle azioni intraprese e raccogliendo le adesioni degli interessati.
Di seguito infine la norma relativa all’azione di classe.
140-bis. Azione di classe.
1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione.
4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
6. All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.
7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. È escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un’azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell’entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fà stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo (113).
(113) Articolo aggiunto dal comma 446 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 447 dello stesso articolo 2, e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 49, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 del citato articolo 49. Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
Silvia Stefanelli, avvocato del Foro di Bologna
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